TITOLO I
DEFINIZIONE, SCOPI, AUTONOMIA E DEMOCRAZIA DELLA FIOM
Art. 1 (Definizione)
La FEDERAZIONE IMPIEGATI e OPERAI METALLURGICI (FIOM) é l'organizzazione
sindacale dei lavoratori e delle lavoratrici dell'industria metalmeccanica
italiana della CGIL della quale accetta lo Statuto.
Art. 2 (Scopi)
Gli scopi principali perseguiti dalla FIOM consistono:
1) nel difendere
gli interessi economici, professionali e morali - collettivi ed
individuali - di tutti i lavoratori e le lavoratrici metalmeccanici,
nel promuovere il progressivo miglioramento delle loro condizioni
di vita e nel garantire il rispetto e lo sviluppo dei loro diritti
e della loro personalità;
2) nel promuovere
l'elevazione professionale e culturale e lo sviluppo delle attività
sociali dei lavoratori;
3) nel tutelare
la salute e l'integrità dei lavoratori attraverso un'azione costante
di intervento e controllo del processo produttivo e dell'ambiente
di lavoro affinché la produzione non comporti danni alla salute
e all'integrità dei lavoratori, dei cittadini e all'ambiente. E'
pertanto compito specifico del sindacato contestare tutti quei processi
produttivi che possono arrecare danno, direttamente e indirettamente,
alla collettività, all'ambiente e/o alla salute e all'integrità
dei lavoratori e dei cittadini;
4) nel promuovere
iniziative per la piena occupazione; lo sviluppo equilibrato, anche
nei rapporti tra le varie regioni, dell'economia; l'attuazione delle
riforme necessarie all'utilizzazione, nell'interesse della collettività,
di tutte le risorse, con la piena salvaguardia dell'ambiente e dell'ecologia;
la più giusta ripartizione del reddito; il progresso tecnico e scientifico
e la sua traduzione in progresso sociale sino all'emancipazione
completa del lavoro. In questo ambito é compito della FIOM contribuire
a tutte le iniziative che rendano effettivo l'inserimento delle
donne e dei giovani nell'attività produttiva e assicurino, in ogni
campo di attività, parità di diritti e di condizioni senza alcuna
discriminazione;
5) nell'affermare
il ruolo fondamentale ed insostituibile che il sindacato dei lavoratori
ha nella costruzione e nello sviluppo di una società democratica
moderna.
Art. 3 (Principali campi di iniziativa e
di azione)
La FIOM si prefigge di realizzare i suoi scopi: mediante l'azione
sindacale unitaria dei lavoratori dell'industria metalmeccanica,
nell'ambito della CGIL, ricercando i necessari rapporti ed assumendone
le opportune iniziative anche con le altre OO.SS. con le varie componenti
sociali e politiche.
Spetta alla Federazione nazionale stipulare i contratti nazionali
di lavoro e tutti gli accordi e contratti che hanno interesse nazionale.
Le piattaforme rivendicative e le varie azioni sindacali devono
essere decise nelle assemblee dei lavoratori e degli organi dirigenti
del sindacato. Le intese di massima raggiunte saranno sottoposte
all'assemblea dei lavoratori.
Art. 4 (Unità sindacale)
La FIOM considera fondamentale l'obiettivo della realizzazione dell'unità
sindacale organica in Italia mediante la creazione, possibile a
breve scadenza di una organizzazione sindacale unitaria a tutti
i livelli (dalla fabbrica al livello confederale) che attui la volontà
dei lavoratori ed unifichi tutte le forze sindacali maturate all'unità
partendo da esperienze e convinzioni politiche diverse e alla quale
aderiscano liberamente tutti i lavoratori italiani.
L'unità sindacale é un fattore determinante di rafforzamento del
sindacato e del suo potere contrattuale, e pertanto la FIOM si propone
di estendere e consolidare le convergenze e le intese unitarie già
realizzate ed il loro ulteriore sviluppo con nuove acquisizioni
politiche ed organizzative.
Art. 5 (Autonomia sindacale)
L'autonomia del sindacato si esprime fondamentalmente con il più
ampio esercizio della democrazia e della partecipazione dei lavoratori
alla vita sindacale, all'elaborazione della sua linea politica con
l'assoluta aderenza delle sue scelte agli interessi particolari
e generali dei lavoratori, con lo sviluppo di una qualificata formazione
dei quadri sindacali e l'autofinanziamento da parte dei lavoratori.
L'autonomia comporta inoltre il riconoscimento della insostituibile
funzione delle forze politiche, dei partiti, delle istituzioni democratiche
e parlamentari e del loro ruolo nei rispettivi ambiti, per il perseguimento
dei fini fissati dalla Costituzione italiana.
Partendo da questi presupposti la FIOM, mentre ribadisce il carattere
antagonistico dei rapporti tra Sindacato - in quanto espressione
degli interessi dei lavoratori dipendenti - e padronato privato
e pubblico, afferma l'indipendenza del Sindacato nei confronti dei
partiti, delle formazioni politiche e dei pubblici poteri.
Art. 6 (Incompatibilità)
- Le cariche di
componente;
- Il Comitato Centrale
e l'Assemblea Nazionale; I Comitati Esecutivi: nazionale, regionale,
territoriale e delle R.S.U.;
- I Comitati Direttivi
regionali e territoriali;
- Di Segreteria
nazionale della Federazione e di Segreteria dei sindacati regionali
e territoriali;
- Collegi dei Sindaci
revisori nazionale e territoriali;
- Collegio di Verifica
nazionale;
sono incompatibili:
- con la qualità
di membro del Parlamento, dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali
e comunali, nonché con la candidatura ai suddetti mandati. A livello
di posto di lavoro e/o lega per carica di direzione si intende l'appartenenza
agli Esecutivi; l'incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee
elettive di circoscrizione o di Comune o con cariche di governo
locale è limitata al territorio amministrativo del Comune in cui
è collocato il luogo di lavoro o dei comuni facenti capo alla lega;
- con l'appartenenza
a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che
non siano di emanazione congressuale, nonché degli organi esecutivi
degli stessi;
- con l'appartenenza
a Consigli di Amministrazione (ad esclusione di quelli di società
promosse dalla Cgil), di Istituti ed Enti Pubblici di ogni tipo
e organi di gestione in genere; eventuali deroghe riferite a Cooperative
di Assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono
essere autorizzate dal Centro Regolatore competente; le cariche
di membro del Consiglio di Amministrazione e simili di impresa privata
o Ente di natura pubblica;
- con le cariche
di membro di Consigli di amministrazione o simili di impresa privata,
ente di natura pubblica, consorzio o cooperativa avente scopo di
lucro.
Il presente articolo é subordinato all'Art. 7 dello
Statuto della CGIL ed alle sue eventuali modifiche.
Art. 7 (Democrazia sindacale)
A conferma e specificazione di quanto stabilito agli artt. 3-4-5-6
Titolo I dello Statuto Confederale,l'ordinamento interno della FIOM
é fondato sul principio della più ampia democrazia. Nella FIOM ed
in tutte le istanze dell'organizzazione di ogni grado si applicano
le seguenti norme fondamentali:
a) l'iscrizione
alla Fiom é volontaria e si realizza con il ritiro della tessera
tramite una delle strutture cui si richiede; l'ammissione é condizionata
unicamente alla qualità di lavoratore appartenente, per la sua professionalità,
all'industria metalmeccanica. La qualità di iscritto alla Fiom non
si perde per il solo fatto della risoluzione del rapporto di lavoro.
La qualità di iscritto si perde anche per dimissioni date al Comitato
direttivo.
b) Ogni iscritto
alla Fiom partecipa in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti,
personalmente o a mezzo di delegati, alla formazione delle deliberazioni
del sindacato, é eleggibile alle cariche direttive, può ritirare
la sua adesione al sindacato.
c) In ogni organismo
del sindacato - dalle assemblee primarie degli iscritti agli organi
direttivi della Fiom - é garantita a tutti i componenti la piena
libertà di espressione sulle questioni in discussione, la manifestazione
anche pubblica di eventuali dissensi sulle decisioni prese, il rispetto
delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e della
fede religiosa di ciascuno.
d) Tutte le cariche
direttive sono elettive; le elezioni degli organi dirigenti, devono
essere rinnovate entro i periodi di tempo stabiliti dallo Statuto;
le vacanze che si verificheranno, tra un congresso e l'altro, negli
organi dirigenti la cui elezione é di competenza del congresso,
possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi
direttivi, fino al massimo di un terzo dei loro componenti; oltre
tale limite le proposte dovranno essere sottoposte all'istanza di
direzione superiore; decade dall'organismo di appartenenza il componente
che risulterà assente non giustificato a tre riunioni consecutive
dello stesso, regolarmente convocate. Contro tale decisione, l'interessato
potrà avvalersi dei diritti previsti al Titolo III del presente
Statuto.
e) ELEZIONI DI ORGANISMI
DIRIGENTI. Nelle elezioni degli organismi si applica il sistema
della proporzionale pura con votazione segreta, il numero di preferenze
esprimibili é pari ad un terzo degli eleggibili. Le elezioni possono
avvenire con voto palese qualora venga deciso da almeno il 50% +
1 dei delegati.
f) VERIFICA POTERI
ORGANISMI. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto
le decisioni degli organismi dirigenti della Fiom, a tutti i livelli,
sono valide quando sono presenti almeno il 50% + 1 dei loro componenti.
g) MAGGIORANZE RICHIESTE.
In tutti gli organismi, la cui validità é stata accertata in apertura
di riunione a norma di Statuto per le decisioni di politica rivendicativa
e contrattuale e le scelte organizzative, attinenti alla normale
gestione della Fiom, é richiesta la maggioranza semplice
Per le decisioni su questioni di natura politica generale che esulano
dagli argomenti sopra enunciati è richiesta la maggioranza dei
3/4.
h) Le riunioni ordinarie
delle assemblee primarie degli iscritti e di tutti gli organi direttivi
devono essere tenute entro il periodo di tempo fissati dallo Statuto
in via ordinaria o su richiesta di un decimo degli iscritti o di
un quarto dei componenti gli organi direttivi. L'assemblea sui luoghi
di lavoro è un momento della partecipazione dei lavoratori, in rapporto
con l'insieme dell'organizzazione, all'elaborazione della linea
del sindacato e di verifica della stessa. In particolare l'assemblea
definisce la piattaforma rivendicativa aziendale, l'azione conseguente
ed approva le relative conclusioni.
Art. 8 (elezione del Segretario generale
e delle Segreterie)
La scelta e l'elezione del Segretario generale e della Segreteria
avviene sulla base di un ampio coinvolgimento dei gruppi dirigenti
ai rispettivi livelli.
La consultazione per individuare le candidature da sottoporre a
voto (dopo aver accertato l'accettazione dei candidati) avverrà
a cura di un'apposita commissione di almeno tre membri espressa
dall'organismo dirigente. Per le elezioni coincidenti con il rinnovo
congressuale degli organismi dirigenti, la commissione che assume
il ruolo di presidenza dell'organismo stesso, potrà avvalersi del
dibattito congressuale per costruire la proposta da avanzare.
La proposta per l'elezione del Segretario generale e in sede successiva
della Segreteria così definita sarà votata complessivamente con
voto segreto; per la elezione é necessario raggiungere la maggioranza
del 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
Art. 9 (Concertazione di posizioni collettive)
Ogni iscritto alla Fiom ha diritto di concorrere ad esprimere, anche
attraverso la concertazione delle iniziative, posizioni collettive
di minoranza o di maggioranza, alle quali possa riferirsi anche
la formazione dei gruppi dirigenti.
Esclusa ogni forma di disciplina di corrente, o di gruppo aprioristicamente
o di fatto costituito, le posizioni collettive che venissero a formarsi
in conseguenza della concertazione delle iniziative di cui al comma
precedente, possono liberamente manifestarsi attraverso i normali
canali dell'organizzazione, ferme restando la piena autonomia e
le specifiche competenze di decisione degli organi sindacali.
Art. 10 (Autonomia e democrazia nelle posizioni sui problemi
politici)
La Fiom considera sempre possibile realizzare una piena e feconda
unità di intenti tra tutti gli iscritti e in tutti gli organismi
federali, osservando i princìpi fissati nel presente Statuto e i
criteri collaudati da una lunga esperienza di vita unitaria.
Costituisce garanzia di unità sindacale la consapevolezza, maturata
in tutto il movimento sindacale, che il sindacato non può essere,
per la sua natura e le sue funzioni, sede di conflitti ideologici,
non può essere agnostico di fronte ai problemi anche politici che
interessano il mondo del lavoro; deve elaborare in modo autonomo
e democratico le proprie posizioni politiche, ispirandosi agli interessi
generali dei lavoratori e ai princìpi sanciti nella Costituzione
della Repubblica italiana, e considerando preminente la salvaguardia
dell'unità dell'organizzazione sindacale.
Qualora su questioni squisitamente politiche, non previste dagli
indirizzi generali fissati dallo Statuto o dalle risoluzioni congressuali,
sorgessero divergenze non immediatamente superabili, o non si riuscisse
a definire decisioni e/o prese di posizione formali, gli interessati
hanno facoltà di rendere pubblica la propria posizione sulla questione
controversa.
Art. 11 (Funzionari sindacali a tempo pieno)
Le assunzioni dei funzionari sindacali a tempo pieno operanti nelle
strutture territoriali, regionali e nazionali devono essere deliberate
con voto palese dalle strutture direttive dei sindacati presso i
quali sono chiamati ad operare.
Art. 12 (rotazione incarichi)
La Fiom intende favorire la mobilità degli apparati e la rotazione
tra incarichi e pertanto decide di estendere il limite dei due mandati
(8 anni consecutivi) per gli incarichi a tutti i livelli di segreteria.
Art. 13 (finanziamento dell'organizzazione)
La Fiom considera l'adesione e il contributo al sindacato un fatto
volontario del lavoratore e respinge ogni ipotesi di quota di servizio.
Ogni struttura della Fiom ha il dovere di definire entro i primi
tre mesi dell'anno bilanci d'esercizio preventivi e consuntivi,
nonché il bilancio patrimoniale. I bilanci della Fiom a tutti i
livelli sono pubblici.
Integrazioni all'art.13 in ottemperanza al decreto legislativo del
4 dicembre 1997, n° 460.
· La contribuzione
sindacale è stabilita secondo le modalità decise dal Comitato Direttivo
della Cgil. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili
e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.
· La Fiom-Cgil e tutte
le sue strutture non possono distribuire agli iscritti associati,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale,
durante la vita dell'Associazione salvo diverse disposizioni legislative.
· In caso di scioglimento
della Fiom-Cgil Nazionale, il patrimonio, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della Cgil
designata dal Centro regolatore competente sentito l'organismo di
controllo previsto dall'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996 n°662.
· L'attività amministrativa
dell'assemblea degli iscritti o dei comitati degli iscritti, è ricompresa
in quella delle strutture di livello superiore con l'ausilio di
specifici regolamenti finanziari approvati dai Centri regolatori.
Il Comitato Centrale della Fiom impegna il Congresso
della Fiom-Cgil alla ratifica delle integrazioni stesse.
TITOLO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 14 (Assemblea degli iscritti di fabbrica)
L'istanza di base della Fiom a livello di fabbrica é l'assemblea
degli iscritti.
L'assemblea degli iscritti assolve alle incombenze congressuali
e agli altri specifici compiti richiesti dall'organizzazione.
Questa potrà dotarsi di un Comitato degli Iscritti in rapporto alla
consistenza numerica e con compiti operativi ed esecutivi. Del Comitato
degli Iscritti fanno parte di diritto i delegati della R.S.U. eletti
nella lista della Fiom-Cgil.
Art. 15 (Sindacato territoriale)
Tutti i lavoratori metalmeccanici aderenti, nell'ambito dello stesso
comprensorio, alla Fiom costituiscono il sindacato territoriale.
La costituzione del sindacato territoriale é obbligatoria in tutti
i comprensori nei quali sono presenti attività metalmeccaniche significative.
Il sindacato territoriale Fiom é parte integrante della Camera del
lavoro territoriale.
E' possibile l'articolazione ulteriore in leghe o zone a seguito
di esigenze di maggiore efficacia operativa e funzionale decentrata.
Art. 16 (Sindacato regionale)
Tutti i sindacati territoriali, nell'ambito della stessa regione,
costituiscono la Fiom regionale.
Essa ha il compito di elaborazione e di direzione politica ed organizzativa
di tutte le Fiom territoriali presenti nel territorio regionale.
Inoltre alle strutture di direzione regionale, in funzione delle
caratteristiche che l'industria metalmeccanica ha sul territorio
regionale, possono essere affidate dalla direzione nazionale della
Fiom compiti di direzione e di rappresentanza generale del sindacato
rispetto a settori produttivi o grandi gruppi aziendali nazionali
e/o regionali.
Art. 17 (Coordinamenti di gruppo)
La loro costituzione è compito del Comitato Centrale. I coordinamenti
dei delegati Fiom dei gruppi hanno potere decisionale sulla politica
contrattuale della Fiom nei gruppi interessati.
I Coordinamenti nazionali si doteranno di una Segreteria o Esecutivo.
Questi saranno diretti e coordinati da un Segretario nazionale o
da un membro della Direzione nazionale.
Per ciò che riguarda incarichi, deleghe di rappresentanza verso
le controparti, le procedure e le modalità di affidamento e di revoca
sono assimilate a quelle previste per la Segreteria nazionale.
Art. 18 (coordinamento donne)
A tutti i livelli dell'organizzazione le donne iscritte Fiom si
organizzeranno nelle forme che collettivamente decideranno per promuovere
la partecipazione e l'aggregazione delle lavoratrici ed esprimere
autonomi orientamenti sulle politiche della Fiom.
A livello nazionale si costituisce il coordinamento nazionale delle
donne quale strumento di rappresentanza autonoma e organizzativa
ed espressione e sede di confronto delle esperienze territoriali
e aziendali.
Art. 19 (Federazione nazionale)
Tutti i sindacati regionali e territoriali Fiom costituiscono la
Federazione Nazionale Impiegati e Operai Metallurgici (FIOM).
Art. 20 (Organi direttivi ed esecutivi nazionali)
Sono organi direttivi ed esecutivi nazionali della FIOM:
- il Congresso nazionale;
- l'Assemblea nazionale;
- il Comitato centrale;
- la Direzione o Comitato
esecutivo;
- la Segreteria nazionale.
Sono anche organi statutari della FIOM:
- il Collegio dei
Sindaci Revisori,
- il Collegio di Verifica,
- gli Ispettori.
Art. 21 (Congresso nazionale)
Il Congresso nazionale é il massimo organo direttivo della Federazione
che ha tutti i poteri deliberativi: deve riunirsi, oltrechè in concomitanza
con il Congresso Confederale, ordinariamente ogni 4 anni e ogni
qualvolta sia richiesto dal Comitato centrale, dall'Assemblea Nazionale
o da almeno un decimo degli iscritti, ed é valido quando i delegati
intervenuti rappresentino almeno due terzi degli organizzati.
Il Congresso nazionale fissa le direttive che deve seguire l'organizzazione
nei vari settori della sua attività; elegge il Comitato centrale,
il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio di Verifica. Le decisioni
del Congresso nazionale sono obbligatorie per tutte le organizzazioni
della Federazione e per tutti gli organizzati.
L'ordine del giorno dei lavori del Congresso nazionale é stabilito
dal Comitato Centrale della Fiom almeno due mesi prima della data
in cui il Congresso é convocato.
Il Congresso nazionale può modificare lo Statuto e dichiarare lo
scioglimento della Fiom. Tali decisioni sono valide solo se approvate
da almeno i 3/4 dei voti rappresentati (Art.15 dello Statuto della
Cgil).
Il Congresso nazionale deve essere preceduto da assemblee pre-congressuali
e congressuali di fabbrica, dai Congressi territoriali e dai Congressi
regionali. I delegati al Congresso nazionale debbono essere eletti
dai Congressi regionali. Le spese per la partecipazione dei delegati
al Congresso nazionale dovranno essere sostenute dalle organizzazioni
mandanti.
Art. 22 (Assemblea Nazionale)
L'Assemblea Nazionale della FIOM é il massimo organismo deliberante
sulle politiche sindacali dell'organizzazione. Viene eletta ogni
4 anni in occasione del Congresso nazionale. Essa si compone del
Comitato Centrale della Fiom più 314 delegati di produzione espressione
diretta dei congressi territoriali.
Necessari aggiornamenti e sostituzioni verranno fatti nelle assemblee
territoriali dei delegati.
L'Assemblea viene convocata normalmente nel mese di ottobre di ogni
anno.
All'Assemblea nazionale, il cui ordine del giorno é fissato dal
Comitato Centrale secondo Statuto, possono pervenire ordini del
giorno e delibere assunte dalle strutture della Fiom.
Il 25% dei componenti dell'Assemblea potranno chiedere su uno o
più punti in discussione la consultazione degli iscritti.
L'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale é stabilito dal Comitato
Centrale almeno 15 giorni prima della convocazione, per dare modo
ai Comitati direttivi regionali e territoriali di discuterlo.
L'Assemblea nazionale può essere convocata d'urgenza, in sessione
straordinaria, dal Comitato Centrale o dalla Segreteria nazionale.
Le decisioni dell'Assemblea nazionale sono valide quando sono presenti
almeno i 2/3 dei suoi componenti.
Art. 23 (Comitato Centrale)
Il Comitato Centrale della Fiom é l'organo di direzione normale
della Federazione e si riunisce, con un preciso ordine del giorno
con una documentazione fornita per tempo ed esauriente sui temi
in discussione, almeno una volta ogni 3 mesi ed ogni qualvolta lo
richieda la Segreteria nazionale o almeno 1/4 dei suoi componenti.
Il Comitato Centrale si doterà di un regolamento atto a garantirne
il corretto funzionamento ed elegge un Presidente o una Presidenza,
fissandone la durata dell'incarico.
Il Comitato Centrale é composto dal numero di membri stabilito dal
Congresso nazionale.
Le decisioni del Comitato Centrale sono valide quando sono presenti
almeno il 50% + 1 dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a
maggioranza di voti e, in caso di parità, decide il voto del presidente.
Le riunioni del Comitato Centrale sono presiedute, in carenza di
elezione del Presidente o Presidenza, a turno dai suoi componenti.
Le spese per le riunioni del Comitato Centrale sono a carico della
Federazione.
Il Comitato Centrale:
a) elegge: il Presidente
o la Presidenza, il Segretario generale, la Segreteria nazionale
di cui fissa il numero dei rispettivi componenti, la Direzione o
Comitato Esecutivo;
b) é responsabile
dell'esecuzione delle deliberazioni del Congresso e convoca l'Assemblea
Nazionale di cui ne fissa l'ordine del giorno;
c) studia ed imposta
i problemi sindacali riguardanti la categoria e quelli interdipendenti
con le altre categorie;
d) promuove tutte
le iniziative atte al potenziamento della Fiom;
e) approva i bilanci
consuntivi e preventivi della Fiom nazionale;
f) richiede al Comitato
Direttivo Confederale, nei casi previsti, l'eventuale scioglimento
e il conseguente commissariamento di strutture Fiom;
Ogni membro del Comitato Centrale ha il diritto
di partecipare a qualsiasi riunione e Congresso della organizzazione
federale e di prendervi la parola.
Il Comitato Centrale risponde del suo operato al Congresso nazionale.
Art. 24 (Direzione o Comitato Esecutivo)
La Direzione o Comitato Esecutivo, fatte salve le prerogative del
Comitato Centrale, ha funzioni di direzione operativa e in questo
senso coadiuva la Segreteria nell'applicazione delle decisioni del
Congresso nazionale e del Comitato Centrale, ed inoltre ha il compito
di deliberare su eventuali azioni sindacali che rivestano carattere
di particolare importanza ed urgenza.
Art. 25 (Segreteria nazionale)
La Segreteria è l'organo che attua le decisione del Comitato Centrale
e assicura la gestione continuativa della Fiom.
Risponde della propria attività al Comitato Centrale stesso. La
Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione
del Segretario generale o su richiesta di 1/4 dei suoi componenti.
Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo
affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale -
risponde del suo operato all'organo esecutivo.
La Segreteria, su proposta del Segretario generale può revocare,
motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli
componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione
tempestiva al Comitato Centrale, in un'apposita riunione.
Su proposta del Segretario generale la Segreteria può, altresì,
nominare un Vice Segretario generale con funzioni vicarie.
La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà
lo svolgimento della sua attività.
La Segreteria nazionale è nell'ambito del mandato ricevuto dal Comitato
Centrale, l'organo di direzione della Fiom.
La Segreteria funziona collegialmente sulla base della ripartizione
dei compiti e delle responsabilità.
Al Segretario generale spetta il coordinamento del lavoro della
Segreteria nonché la rappresentanza della Fiom agli effetti giuridici.
La Segreteria decide a maggioranza. Essa risponde della propria
attvità al Comitato Centrale.
La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana delle attività
federali e mantiene un contatto permanente con le strutture regionali
e territoriali, nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali
esterne.
Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento del
Centro nazionale della Fiom, ne coordina l'attività nei vari campi;
conferisce incarichi e modalità ai funzionari federali e ai collaboratori
tecnici; presenta al Comitato Centrale, per l'approvazione, i bilanci
della Federazione nazionale.
La rappresentanza legale della Fiom di fronte a terzi e in giudizio
è attribuita:
a) al Segretario generale,
per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;
b) ad altra persona,
nominata con formale delibera della Segreteria federale, per tutti
i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale,
finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la
Segreteria della Fiom può revocare in qualsiasi momento e senza
preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione
di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato
il Comitato Centrale. In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza
di cui al punto a) è affidata al Vice Segretario o, in assenza o
per impedimento di questi, ad altro componente della Segreteria.
Art. 26 (Collegio dei Sindaci Revisori)
Il Collegio dei Sindaci Revisori é composto da 3 membri effettivi
e 2 supplenti, eletti dal Congresso nazionale con voto palese a
maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti. Esso dura
in carica da un Congresso all'altro ed é rieleggibile.
Spetta ai membri effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori:
a) di intervenire
senza diritto di voto al Congresso nazionale ed alle sedute del
Comitato Centrale;
b) di eseguire trimestralmente
la revisione della contabilità della Federazione;
c) di esercitare una
sorveglianza attiva sul funzionamento amministrativo e contabile
della Federazione, controllando le entrate e le uscite, accertandosi
della perfetta regolarità del movimento dei fondi, proponendo alla
Segreteria nazionale i miglioramenti amministrativi che ritiene
utili;
d) di redigere una
relazione annuale del proprio operato inserendola a compendio della
relazione finanziaria della Federazione,
Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci Revisori
incontri irregolarità nell'amministrazione dei fondi della Federazione,
deve darne avviso alla Segreteria nazionale e chiedere la convocazione
del Comitato Centrale entro un mese. La Segreteria nazionale non
potrà opporsi alla convocazione del Comitato Centrale ed in ogni
caso il Collegio dei Sindaci Revisori potrà chiedere l'intervento
della Cgil.
Art. 27 (Ispettori)
Come previsto dallo Statuto Confederale la Fiom istituisce a livello
nazionale il proprio nucleo ispettivo.
Gli Ispettori sono scelti tra le iscritte e gli iscritti alla Fiom-Cgil
che, avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi
o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo.
Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella
fase istruttoria, sia a indagine conclusa. La violazione di tale
comportamento determina un'immediata verifica del Comitato Centrale.
Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione
delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale,
alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti
federali e confederali, Società e Associazioni promosse dalla Federazione
nazionale, nonché quelli a loro assegnati dal Comitato Centrale.
Si attivano su esplicito mandato conferito dal Comitato Centrale
o dalla Segreteria nazionale e riferiscono i risultati delle ispezioni
ad essi, oltrechè, se del caso al Collegio dei Sindaci revisori
nazionali.
L'attività degli Ispettori della Fiom nazionale si sviluppa nei
confronti delle strutture periferiche della Fiom.
Art. 28 (Collegio di Verifica)
Il Collegio di Verifica è formato da 5 componenti e altrettanti
supplenti con funzioni di surroga degli assenti.
Esso è eletto a voto palese dal Congresso nazionale a maggioranza
qualificata di almeno il 75% dei votanti, tra le iscritte/iscritti
con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto
prestigio, autonomia e indipendenza.
Nel caso in cui per effetto di dimissioni o decadenze di componenti
del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a 3, il Comitato
Centrale può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del
75% dei votanti.
Il Collegio di Verifica, su richiesta di 1 o più iscritte/i o di
una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, e sugli
atti dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali,
in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari
e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della Fiom, con
possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi,
di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.
Il Collegio di verifica della Federazione nazionale ha giurisdizione
sull'attività delle strutture categoriali di livello inferiore.
Contro le decisioni del Collegio di Verifica della Federazione nazionale
di categoria è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza,
al Collegio statutario della Cgil Nazionale.
Le decisioni del Collegio di Verifica sono assunte con una maggioranza
qualificata dei 2/3 dei componenti.
Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di
Verifica sono determinate da un apposito regolamento varato dallo
stesso; il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza.
I componenti del Collegio di Verifica sono invitati alle riunioni
del Comitato Centrale.
Art. 29 (Organi direttivi ed esecutivi regionali)
Sono organi direttivi ed esecutivi regionali della Fiom:
a) il Congresso regionale;
b) il Consiglio generale
e regionale e/o Direttivo regionale;
c) la Segreteria regionale.
Art. 30 (Congresso del sindacato regionale)
Il Congresso della Fiom regionale deve essere convocato dal Comitato
Centrale in preparazione del Congresso nazionale della Fiom ed ogni
qualvolta la sua convocazione venga richiesta dal Consiglio regionale
generale (con voto qualificato dei 3/4 dei suoi componenti) o da
1/10 degli iscritti Fiom della regione.
Il Congresso determina gli orientamenti generali delle Fiom nella
regione; elegge i delegati al Congresso nazionale della FIOM ed
al Congresso regionale della Cgil; elegge il Consiglio generale
della Fiom regionale e/o Comitato direttivo regionale, il Collegio
dei sindaci.
Art. 31 (Comitato direttivo del sindacato regionale)
Il Comitato Direttivo del sindacato regionale é l'organo di direzione
normale dell'organizzazione regionale.
Il numero dei suoi componenti é stabilito in base alle esigenze
locali dal congresso regionale della Fiom. Il Comitato direttivo
del sindacato regionale si riunisce periodicamente e prende le sue
decisioni collegialmente e a maggioranza.
Il Comitato direttivo regionale:
a) elegge il Segretario
generale, la Segreteria regionale che ha, nell'ambito della regione
le stesse funzioni e attribuzioni disposte dall'art. 25 del presente
Statuto per la Segreteria nazionale;
b) cura nell'ambito
della regione l'attuazione delle deliberazioni del Congresso regionale
e controlla che siano applicate le direttive degli organi centrali
della Federazione;
c) studia e imposta
i problemi sindacali interessanti la categoria nell'ambito regionale,
in armonia con i deliberati del Congresso nazionale e del Comitato
Centrale;
d) mantiene stretti
rapporti con gli organi centrali e periferici;
e) provvede alla costituzione
di commissioni di lavoro regionali;
f) approva i bilanci
consuntivi e preventivi.
Art. 32 (Organi direttivi ed esecutivi territoriali
e di base)
Sono organi direttivi ed esecutivi territoriali della FIOM:
- Il Congresso territoriale;
- il Comitato direttivo
territoriale;
- la Segreteria territoriale.
Art. 33 (Congresso del sindacato territoriale)
Il Congresso territoriale della Fiom é l'organo dirigente che ha
tutti i poteri deliberativi nell'ambito del territorio.
Deve essere convocato ordinariamente una volta tra un Congresso
nazionale e l'altro e, straordinariamente, ogni volta che sia richiesto
dal Comitato direttivo del sindacato territoriale o della Camera
del lavoro o dalla Segreteria nazionale o da un decimo degli iscritti.
Il Congresso territoriale deve essere preceduto dalle assemblee
precongressuali o congressuali di fabbrica. Il numero dei rappresentanti
per ogni delegato sarà stabilito dal Comitato direttivo del sindacato
territoriale, in base alle esigenze locali. Le votazioni del Congresso
territoriale avvengono per numero dei rappresentati. Nella elezione
dei delegati si deve applicare il sistema della proporzionale pura
per garantire la partecipazione diretta delle eventuali minoranze.
Il Congresso territoriale della Fiom elegge il Comitato direttivo
del sindacato, i Revisori dei conti, nomina i delegati al Congresso
della Camera del lavoro territoriale ed al Congresso regionale della
Fiom, secondo le norme stabilite dal presente Statuto e da quello
della Cgil.
Art. 34 (Comitato direttivo del sindacato territoriale)
Il Comitato direttivo del sindacato territoriale è l'organo di direzione
normale dell'organizzazione territoriale.
Il numero dei suoi componenti é stabilito in base alle esigenze
locali dal Congresso territoriale della Fiom. Il Comitato direttivo
del sindacato territoriale si riunisce periodicamente e prende le
sue decisioni collegialmente e a maggioranza.
Il Comitato direttivo territoriale:
a) elegge il Segretario
generale e la Segreteria territoriale che ha nell'ambito del territorio
le stesse funzioni e attribuzioni disposte dall'art. 25 del presente
Statuto per la Segreteria nazionale;
b) cura nell'ambito
del territorio l'attuazione delle deliberazioni del Congresso territoriale
e controlla che siano applicate le direttive degli organi centrali
e regionali della Federazione;
c) studia e imposta
i problemi sindacali interessanti la categoria nell'ambito territoriale,
in armonia con i deliberati del Congresso nazionale e del Comitato
Centrale, traccia direttive e fa proposte agli organismi superiori;
d) mantiene stretti
rapporti con gli organi centrali e periferici;
e) provvede alla costituzione
di Commissioni di lavoro territoriali;
f) approva i bilanci
consuntivi e preventivi.
Art. 35 (Assemblea degli iscritti alla Fiom
a livello di fabbrica)
L'Assemblea degli iscritti a livello di fabbrica costituisce l'organismo
di base di categoria e confederale.
TITOLO III
DELLA GIURISDIZIONE INTERNA
(Tratto dallo Statuto della Cgil Titolo V Artt.26-27-28-29-30)
Art. 26
Sanzioni disciplinari
E' passibile di sanzioni disciplinari l'iscritta o l'iscritto il
cui comportamento sia contrario ai princìpi di democrazia e di garanzia
di altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per l'organizzazione
sindacale o configuri violazione di princìpi e norme dello Statuto.
Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:
a) biasimo scritto;
b) sospensione da
tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscritta/o;
c) in caso di iscritta/o
con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello, destituzione
dalla/e carica/he sindacale/i ricoperta/e;
d) espulsione dall'organizzazione.
Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al
tipo e alla gravità dell'infrazione, per:
a) comportamenti e
atteggiamenti in contrasto con i princìpi fondamentali dello Statuto;
con le regole in esso precisate; con le corrette norme di leale
comportamento nell'organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti
approvati dagli organi statutari. La violazione, in particolare,
delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali
di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni,
a qualunque incarico;
b) molestie e ricatti
sessuali;
c) reati dolosi, esclusi
in ogni caso quelli di opinione;
d) atti affaristici
o di collusione con la controparte.
In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione
a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque,
nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona,
la Segreteria competente può sospendere cautelativamente l'iscritto
dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto,
per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione
di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il Comitato
direttivo relativo dovrà, entro trenta giorni, ratificare tale decisione.
La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.
Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo
generale (da parte delle segreterie delle strutture interessate)
della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente
illeciti nei confronti dell'organizzazione, né sostituiscono il
diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni
subiti dall'organizzazione.
Art. 27 Comitati di garanzia
I Comitati di garanzia costituiscono la struttura di giurisdizione
disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di
sanzione in base al precedente articolo, nei riguardi delle/gli
iscritte/i alla Cgil.
Ogni iscritto/a ha diritto a due livelli di giudizio.
Il Comitato di garanzia di prima istanza è costituito presso ogni
Cgil regionale; è eletto dal Congresso regionale sulla base delle
norme di cui all'art. 21 del presente Statuto. Gli Statuti regionali
possono prevedere una strutturazione subregionale del Comitato stesso.
Il Congresso regionale, in questo caso, ne fissa il numero dei componenti.
I Comitati di garanzia di appello sono costituiti su base interregionale
e sono eletti, secondo le norme di cui all'art. 21, dal Congresso
confederale, che ne fissa l'articolazione e il numero dei componenti.
Il Comitato di garanzia presso la Cgil nazionale decide, in ultima
istanza, sui ricorsi contro le decisioni delle istanze inferiori
limitatamente alla verifica della regolarità della procedura seguita.
Le decisioni dei Comitati di garanzia sono assunte con una maggioranza
qualificata dei 2/3 dei componenti. Le modalità di procedura sui
provvedimenti disciplinari e sul funzionamento interno dei Comitati
di garanzia sono determinate da un apposito regolamento varato dal
Comitato di garanzia nazionale.
Il Comitato di garanzia competente, in prima istanza di giudizio,
per i componenti dei Comitati direttivi nazionali della Cgil, delle
Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e dello Spi nazionale
che ricoprono esclusivamente incarichi a livello nazionale, è quello
del Lazio.
Art. 28 Collegi di verifica
(Si rinvia all'art. 28 Titolo II del presente Statuto della Fiom
nazionale)
Art. 29 Collegio statutario nazionale
Il Collegio statutario nazionale ha potere di verifica esclusiva
sull'attività delle strutture delle Cgil regionali, delle Federazioni
o Sindacati nazionali di categoria, dello Spi nazionale e della
Cgil nazionale.
Al Collegio statutario della Cgil nazionale è attribuita in via
esclusiva la potestà di interpretazione delle norme statutarie e
regolamentari e la verifica della conformità degli statuti e regolamenti
delle Cgil regionali, delle Federazioni o Sindacati nazionali di
categoria e dello Spi nazionale, con i princìpi e le norme generali
del presente Statuto.
Il Collegio statutario di verifica della Cgil nazionale ha potestà
esclusiva di giudizio, in unica istanza, e di sanzione nei confronti
delle/dei componenti dei Comitati di garanzia e dei Collegi di verifica
delle istanze inferiori, limitatamente a segnalazioni relative a
comportamenti riguardanti le specifiche attività dei Comitati e
Collegi.
Le decisioni del Collegio statutario nazionale sono assunte con
una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
Le sue modalità di procedura e funzionamento interno sono determinate
da un apposito regolamento varato dal Collegio stesso.
Art. 30 Divieto di fumare
E' fatto divieto di fumare nelle riunioni di ogni livello confederale
e di categoria.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36 (Statuto Cgil)
Il presente Statuto è subordinato allo Statuto della Cgil nazionale
ed alle sue eventuali modifiche.
Per quanto non regolato dal presente Statuto, con riferimento alle
categorie nazionali vale quanto stabilito dallo Statuto della Cgil
nazionale.
