TITOLO I

DEFINIZIONE, SCOPI, AUTONOMIA E DEMOCRAZIA DELLA FIOM

Art. 1 (Definizione)

La FEDERAZIONE IMPIEGATI e OPERAI METALLURGICI (FIOM) é l'organizzazione sindacale dei lavoratori e delle lavoratrici dell'industria metalmeccanica italiana della CGIL della quale accetta lo Statuto.

Art. 2 (Scopi)

Gli scopi principali perseguiti dalla FIOM consistono:

1) nel difendere gli interessi economici, professionali e morali - collettivi ed individuali - di tutti i lavoratori e le lavoratrici metalmeccanici, nel promuovere il progressivo miglioramento delle loro condizioni di vita e nel garantire il rispetto e lo sviluppo dei loro diritti e della loro personalità;

2) nel promuovere l'elevazione professionale e culturale e lo sviluppo delle attività sociali dei lavoratori;

3) nel tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori attraverso un'azione costante di intervento e controllo del processo produttivo e dell'ambiente di lavoro affinché la produzione non comporti danni alla salute e all'integrità dei lavoratori, dei cittadini e all'ambiente. E' pertanto compito specifico del sindacato contestare tutti quei processi produttivi che possono arrecare danno, direttamente e indirettamente, alla collettività, all'ambiente e/o alla salute e all'integrità dei lavoratori e dei cittadini;

4) nel promuovere iniziative per la piena occupazione; lo sviluppo equilibrato, anche nei rapporti tra le varie regioni, dell'economia; l'attuazione delle riforme necessarie all'utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse, con la piena salvaguardia dell'ambiente e dell'ecologia; la più giusta ripartizione del reddito; il progresso tecnico e scientifico e la sua traduzione in progresso sociale sino all'emancipazione completa del lavoro. In questo ambito é compito della FIOM contribuire a tutte le iniziative che rendano effettivo l'inserimento delle donne e dei giovani nell'attività produttiva e assicurino, in ogni campo di attività, parità di diritti e di condizioni senza alcuna discriminazione;

5) nell'affermare il ruolo fondamentale ed insostituibile che il sindacato dei lavoratori ha nella costruzione e nello sviluppo di una società democratica moderna.

Art. 3 (Principali campi di iniziativa e di azione)

La FIOM si prefigge di realizzare i suoi scopi: mediante l'azione sindacale unitaria dei lavoratori dell'industria metalmeccanica, nell'ambito della CGIL, ricercando i necessari rapporti ed assumendone le opportune iniziative anche con le altre OO.SS. con le varie componenti sociali e politiche.

Spetta alla Federazione nazionale stipulare i contratti nazionali di lavoro e tutti gli accordi e contratti che hanno interesse nazionale. Le piattaforme rivendicative e le varie azioni sindacali devono essere decise nelle assemblee dei lavoratori e degli organi dirigenti del sindacato. Le intese di massima raggiunte saranno sottoposte all'assemblea dei lavoratori.

Art. 4 (Unità sindacale)

La FIOM considera fondamentale l'obiettivo della realizzazione dell'unità sindacale organica in Italia mediante la creazione, possibile a breve scadenza di una organizzazione sindacale unitaria a tutti i livelli (dalla fabbrica al livello confederale) che attui la volontà dei lavoratori ed unifichi tutte le forze sindacali maturate all'unità partendo da esperienze e convinzioni politiche diverse e alla quale aderiscano liberamente tutti i lavoratori italiani.

L'unità sindacale é un fattore determinante di rafforzamento del sindacato e del suo potere contrattuale, e pertanto la FIOM si propone di estendere e consolidare le convergenze e le intese unitarie già realizzate ed il loro ulteriore sviluppo con nuove acquisizioni politiche ed organizzative.

Art. 5 (Autonomia sindacale)

L'autonomia del sindacato si esprime fondamentalmente con il più ampio esercizio della democrazia e della partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, all'elaborazione della sua linea politica con l'assoluta aderenza delle sue scelte agli interessi particolari e generali dei lavoratori, con lo sviluppo di una qualificata formazione dei quadri sindacali e l'autofinanziamento da parte dei lavoratori.

L'autonomia comporta inoltre il riconoscimento della insostituibile funzione delle forze politiche, dei partiti, delle istituzioni democratiche e parlamentari e del loro ruolo nei rispettivi ambiti, per il perseguimento dei fini fissati dalla Costituzione italiana.

Partendo da questi presupposti la FIOM, mentre ribadisce il carattere antagonistico dei rapporti tra Sindacato - in quanto espressione degli interessi dei lavoratori dipendenti - e padronato privato e pubblico, afferma l'indipendenza del Sindacato nei confronti dei partiti, delle formazioni politiche e dei pubblici poteri.

Art. 6 (Incompatibilità)

- Le cariche di componente;

- Il Comitato Centrale e l'Assemblea Nazionale; I Comitati Esecutivi: nazionale, regionale, territoriale e delle R.S.U.;

- I Comitati Direttivi regionali e territoriali;

- Di Segreteria nazionale della Federazione e di Segreteria dei sindacati regionali e territoriali;

- Collegi dei Sindaci revisori nazionale e territoriali;

- Collegio di Verifica nazionale;

sono incompatibili:

- con la qualità di membro del Parlamento, dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e comunali, nonché con la candidatura ai suddetti mandati. A livello di posto di lavoro e/o lega per carica di direzione si intende l'appartenenza agli Esecutivi; l'incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di Comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del Comune in cui è collocato il luogo di lavoro o dei comuni facenti capo alla lega;

- con l'appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonché degli organi esecutivi degli stessi;

- con l'appartenenza a Consigli di Amministrazione (ad esclusione di quelli di società promosse dalla Cgil), di Istituti ed Enti Pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere; eventuali deroghe riferite a Cooperative di Assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Centro Regolatore competente; le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione e simili di impresa privata o Ente di natura pubblica;

- con le cariche di membro di Consigli di amministrazione o simili di impresa privata, ente di natura pubblica, consorzio o cooperativa avente scopo di lucro.

Il presente articolo é subordinato all'Art. 7 dello Statuto della CGIL ed alle sue eventuali modifiche.

Art. 7 (Democrazia sindacale)

A conferma e specificazione di quanto stabilito agli artt. 3-4-5-6 Titolo I dello Statuto Confederale,l'ordinamento interno della FIOM é fondato sul principio della più ampia democrazia. Nella FIOM ed in tutte le istanze dell'organizzazione di ogni grado si applicano le seguenti norme fondamentali:

a) l'iscrizione alla Fiom é volontaria e si realizza con il ritiro della tessera tramite una delle strutture cui si richiede; l'ammissione é condizionata unicamente alla qualità di lavoratore appartenente, per la sua professionalità, all'industria metalmeccanica. La qualità di iscritto alla Fiom non si perde per il solo fatto della risoluzione del rapporto di lavoro. La qualità di iscritto si perde anche per dimissioni date al Comitato direttivo.

b) Ogni iscritto alla Fiom partecipa in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti, personalmente o a mezzo di delegati, alla formazione delle deliberazioni del sindacato, é eleggibile alle cariche direttive, può ritirare la sua adesione al sindacato.

c) In ogni organismo del sindacato - dalle assemblee primarie degli iscritti agli organi direttivi della Fiom - é garantita a tutti i componenti la piena libertà di espressione sulle questioni in discussione, la manifestazione anche pubblica di eventuali dissensi sulle decisioni prese, il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e della fede religiosa di ciascuno.

d) Tutte le cariche direttive sono elettive; le elezioni degli organi dirigenti, devono essere rinnovate entro i periodi di tempo stabiliti dallo Statuto; le vacanze che si verificheranno, tra un congresso e l'altro, negli organi dirigenti la cui elezione é di competenza del congresso, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi, fino al massimo di un terzo dei loro componenti; oltre tale limite le proposte dovranno essere sottoposte all'istanza di direzione superiore; decade dall'organismo di appartenenza il componente che risulterà assente non giustificato a tre riunioni consecutive dello stesso, regolarmente convocate. Contro tale decisione, l'interessato potrà avvalersi dei diritti previsti al Titolo III del presente Statuto.

e) ELEZIONI DI ORGANISMI DIRIGENTI. Nelle elezioni degli organismi si applica il sistema della proporzionale pura con votazione segreta, il numero di preferenze esprimibili é pari ad un terzo degli eleggibili. Le elezioni possono avvenire con voto palese qualora venga deciso da almeno il 50% + 1 dei delegati.

f) VERIFICA POTERI ORGANISMI. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto le decisioni degli organismi dirigenti della Fiom, a tutti i livelli, sono valide quando sono presenti almeno il 50% + 1 dei loro componenti.

g) MAGGIORANZE RICHIESTE. In tutti gli organismi, la cui validità é stata accertata in apertura di riunione a norma di Statuto per le decisioni di politica rivendicativa e contrattuale e le scelte organizzative, attinenti alla normale gestione della Fiom, é richiesta la maggioranza semplice Per le decisioni su questioni di natura politica generale che esulano dagli argomenti sopra enunciati è richiesta la maggioranza dei 3/4.

h) Le riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti e di tutti gli organi direttivi devono essere tenute entro il periodo di tempo fissati dallo Statuto in via ordinaria o su richiesta di un decimo degli iscritti o di un quarto dei componenti gli organi direttivi. L'assemblea sui luoghi di lavoro è un momento della partecipazione dei lavoratori, in rapporto con l'insieme dell'organizzazione, all'elaborazione della linea del sindacato e di verifica della stessa. In particolare l'assemblea definisce la piattaforma rivendicativa aziendale, l'azione conseguente ed approva le relative conclusioni.

Art. 8 (elezione del Segretario generale e delle Segreterie)

La scelta e l'elezione del Segretario generale e della Segreteria avviene sulla base di un ampio coinvolgimento dei gruppi dirigenti ai rispettivi livelli.

La consultazione per individuare le candidature da sottoporre a voto (dopo aver accertato l'accettazione dei candidati) avverrà a cura di un'apposita commissione di almeno tre membri espressa dall'organismo dirigente. Per le elezioni coincidenti con il rinnovo congressuale degli organismi dirigenti, la commissione che assume il ruolo di presidenza dell'organismo stesso, potrà avvalersi del dibattito congressuale per costruire la proposta da avanzare.

La proposta per l'elezione del Segretario generale e in sede successiva della Segreteria così definita sarà votata complessivamente con voto segreto; per la elezione é necessario raggiungere la maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

Art. 9 (Concertazione di posizioni collettive)

Ogni iscritto alla Fiom ha diritto di concorrere ad esprimere, anche attraverso la concertazione delle iniziative, posizioni collettive di minoranza o di maggioranza, alle quali possa riferirsi anche la formazione dei gruppi dirigenti.

Esclusa ogni forma di disciplina di corrente, o di gruppo aprioristicamente o di fatto costituito, le posizioni collettive che venissero a formarsi in conseguenza della concertazione delle iniziative di cui al comma precedente, possono liberamente manifestarsi attraverso i normali canali dell'organizzazione, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze di decisione degli organi sindacali.

Art. 10 (Autonomia e democrazia nelle posizioni sui problemi politici)

La Fiom considera sempre possibile realizzare una piena e feconda unità di intenti tra tutti gli iscritti e in tutti gli organismi federali, osservando i princìpi fissati nel presente Statuto e i criteri collaudati da una lunga esperienza di vita unitaria.

Costituisce garanzia di unità sindacale la consapevolezza, maturata in tutto il movimento sindacale, che il sindacato non può essere, per la sua natura e le sue funzioni, sede di conflitti ideologici, non può essere agnostico di fronte ai problemi anche politici che interessano il mondo del lavoro; deve elaborare in modo autonomo e democratico le proprie posizioni politiche, ispirandosi agli interessi generali dei lavoratori e ai princìpi sanciti nella Costituzione della Repubblica italiana, e considerando preminente la salvaguardia dell'unità dell'organizzazione sindacale.

Qualora su questioni squisitamente politiche, non previste dagli indirizzi generali fissati dallo Statuto o dalle risoluzioni congressuali, sorgessero divergenze non immediatamente superabili, o non si riuscisse a definire decisioni e/o prese di posizione formali, gli interessati hanno facoltà di rendere pubblica la propria posizione sulla questione controversa.

Art. 11 (Funzionari sindacali a tempo pieno)

Le assunzioni dei funzionari sindacali a tempo pieno operanti nelle strutture territoriali, regionali e nazionali devono essere deliberate con voto palese dalle strutture direttive dei sindacati presso i quali sono chiamati ad operare.

Art. 12 (rotazione incarichi)

La Fiom intende favorire la mobilità degli apparati e la rotazione tra incarichi e pertanto decide di estendere il limite dei due mandati (8 anni consecutivi) per gli incarichi a tutti i livelli di segreteria.

Art. 13 (finanziamento dell'organizzazione)

La Fiom considera l'adesione e il contributo al sindacato un fatto volontario del lavoratore e respinge ogni ipotesi di quota di servizio.

Ogni struttura della Fiom ha il dovere di definire entro i primi tre mesi dell'anno bilanci d'esercizio preventivi e consuntivi, nonché il bilancio patrimoniale. I bilanci della Fiom a tutti i livelli sono pubblici.

Integrazioni all'art.13 in ottemperanza al decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n° 460.

· La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dal Comitato Direttivo della Cgil. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

· La Fiom-Cgil e tutte le sue strutture non possono distribuire agli iscritti associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione salvo diverse disposizioni legislative.

· In caso di scioglimento della Fiom-Cgil Nazionale, il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della Cgil designata dal Centro regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662.

· L'attività amministrativa dell'assemblea degli iscritti o dei comitati degli iscritti, è ricompresa in quella delle strutture di livello superiore con l'ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dai Centri regolatori.

Il Comitato Centrale della Fiom impegna il Congresso della Fiom-Cgil alla ratifica delle integrazioni stesse.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 14 (Assemblea degli iscritti di fabbrica)

L'istanza di base della Fiom a livello di fabbrica é l'assemblea degli iscritti.

L'assemblea degli iscritti assolve alle incombenze congressuali e agli altri specifici compiti richiesti dall'organizzazione.

Questa potrà dotarsi di un Comitato degli Iscritti in rapporto alla consistenza numerica e con compiti operativi ed esecutivi. Del Comitato degli Iscritti fanno parte di diritto i delegati della R.S.U. eletti nella lista della Fiom-Cgil.

Art. 15 (Sindacato territoriale)

Tutti i lavoratori metalmeccanici aderenti, nell'ambito dello stesso comprensorio, alla Fiom costituiscono il sindacato territoriale.

La costituzione del sindacato territoriale é obbligatoria in tutti i comprensori nei quali sono presenti attività metalmeccaniche significative. Il sindacato territoriale Fiom é parte integrante della Camera del lavoro territoriale.

E' possibile l'articolazione ulteriore in leghe o zone a seguito di esigenze di maggiore efficacia operativa e funzionale decentrata.

Art. 16 (Sindacato regionale)

Tutti i sindacati territoriali, nell'ambito della stessa regione, costituiscono la Fiom regionale.

Essa ha il compito di elaborazione e di direzione politica ed organizzativa di tutte le Fiom territoriali presenti nel territorio regionale. Inoltre alle strutture di direzione regionale, in funzione delle caratteristiche che l'industria metalmeccanica ha sul territorio regionale, possono essere affidate dalla direzione nazionale della Fiom compiti di direzione e di rappresentanza generale del sindacato rispetto a settori produttivi o grandi gruppi aziendali nazionali e/o regionali.

Art. 17 (Coordinamenti di gruppo)

La loro costituzione è compito del Comitato Centrale. I coordinamenti dei delegati Fiom dei gruppi hanno potere decisionale sulla politica contrattuale della Fiom nei gruppi interessati.

I Coordinamenti nazionali si doteranno di una Segreteria o Esecutivo.

Questi saranno diretti e coordinati da un Segretario nazionale o da un membro della Direzione nazionale.

Per ciò che riguarda incarichi, deleghe di rappresentanza verso le controparti, le procedure e le modalità di affidamento e di revoca sono assimilate a quelle previste per la Segreteria nazionale.

Art. 18 (coordinamento donne)

A tutti i livelli dell'organizzazione le donne iscritte Fiom si organizzeranno nelle forme che collettivamente decideranno per promuovere la partecipazione e l'aggregazione delle lavoratrici ed esprimere autonomi orientamenti sulle politiche della Fiom.

A livello nazionale si costituisce il coordinamento nazionale delle donne quale strumento di rappresentanza autonoma e organizzativa ed espressione e sede di confronto delle esperienze territoriali e aziendali.

Art. 19 (Federazione nazionale)

Tutti i sindacati regionali e territoriali Fiom costituiscono la Federazione Nazionale Impiegati e Operai Metallurgici (FIOM).

Art. 20 (Organi direttivi ed esecutivi nazionali)

Sono organi direttivi ed esecutivi nazionali della FIOM:

- il Congresso nazionale;

- l'Assemblea nazionale;

- il Comitato centrale;

- la Direzione o Comitato esecutivo;

- la Segreteria nazionale.

Sono anche organi statutari della FIOM:

- il Collegio dei Sindaci Revisori,

- il Collegio di Verifica,

- gli Ispettori.

Art. 21 (Congresso nazionale)

Il Congresso nazionale é il massimo organo direttivo della Federazione che ha tutti i poteri deliberativi: deve riunirsi, oltrechè in concomitanza con il Congresso Confederale, ordinariamente ogni 4 anni e ogni qualvolta sia richiesto dal Comitato centrale, dall'Assemblea Nazionale o da almeno un decimo degli iscritti, ed é valido quando i delegati intervenuti rappresentino almeno due terzi degli organizzati.

Il Congresso nazionale fissa le direttive che deve seguire l'organizzazione nei vari settori della sua attività; elegge il Comitato centrale, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio di Verifica. Le decisioni del Congresso nazionale sono obbligatorie per tutte le organizzazioni della Federazione e per tutti gli organizzati.

L'ordine del giorno dei lavori del Congresso nazionale é stabilito dal Comitato Centrale della Fiom almeno due mesi prima della data in cui il Congresso é convocato.

Il Congresso nazionale può modificare lo Statuto e dichiarare lo scioglimento della Fiom. Tali decisioni sono valide solo se approvate da almeno i 3/4 dei voti rappresentati (Art.15 dello Statuto della Cgil).

Il Congresso nazionale deve essere preceduto da assemblee pre-congressuali e congressuali di fabbrica, dai Congressi territoriali e dai Congressi regionali. I delegati al Congresso nazionale debbono essere eletti dai Congressi regionali. Le spese per la partecipazione dei delegati al Congresso nazionale dovranno essere sostenute dalle organizzazioni mandanti.

Art. 22 (Assemblea Nazionale)

L'Assemblea Nazionale della FIOM é il massimo organismo deliberante sulle politiche sindacali dell'organizzazione. Viene eletta ogni 4 anni in occasione del Congresso nazionale. Essa si compone del Comitato Centrale della Fiom più 314 delegati di produzione espressione diretta dei congressi territoriali.

Necessari aggiornamenti e sostituzioni verranno fatti nelle assemblee territoriali dei delegati.

L'Assemblea viene convocata normalmente nel mese di ottobre di ogni anno.

All'Assemblea nazionale, il cui ordine del giorno é fissato dal Comitato Centrale secondo Statuto, possono pervenire ordini del giorno e delibere assunte dalle strutture della Fiom.

Il 25% dei componenti dell'Assemblea potranno chiedere su uno o più punti in discussione la consultazione degli iscritti.

L'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale é stabilito dal Comitato Centrale almeno 15 giorni prima della convocazione, per dare modo ai Comitati direttivi regionali e territoriali di discuterlo.

L'Assemblea nazionale può essere convocata d'urgenza, in sessione straordinaria, dal Comitato Centrale o dalla Segreteria nazionale.

Le decisioni dell'Assemblea nazionale sono valide quando sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Art. 23 (Comitato Centrale)

Il Comitato Centrale della Fiom é l'organo di direzione normale della Federazione e si riunisce, con un preciso ordine del giorno con una documentazione fornita per tempo ed esauriente sui temi in discussione, almeno una volta ogni 3 mesi ed ogni qualvolta lo richieda la Segreteria nazionale o almeno 1/4 dei suoi componenti.

Il Comitato Centrale si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed elegge un Presidente o una Presidenza, fissandone la durata dell'incarico.

Il Comitato Centrale é composto dal numero di membri stabilito dal Congresso nazionale.

Le decisioni del Comitato Centrale sono valide quando sono presenti almeno il 50% + 1 dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, decide il voto del presidente. Le riunioni del Comitato Centrale sono presiedute, in carenza di elezione del Presidente o Presidenza, a turno dai suoi componenti. Le spese per le riunioni del Comitato Centrale sono a carico della Federazione.

Il Comitato Centrale:

a) elegge: il Presidente o la Presidenza, il Segretario generale, la Segreteria nazionale di cui fissa il numero dei rispettivi componenti, la Direzione o Comitato Esecutivo;

b) é responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Congresso e convoca l'Assemblea Nazionale di cui ne fissa l'ordine del giorno;

c) studia ed imposta i problemi sindacali riguardanti la categoria e quelli interdipendenti con le altre categorie;

d) promuove tutte le iniziative atte al potenziamento della Fiom;

e) approva i bilanci consuntivi e preventivi della Fiom nazionale;

f) richiede al Comitato Direttivo Confederale, nei casi previsti, l'eventuale scioglimento e il conseguente commissariamento di strutture Fiom;

Ogni membro del Comitato Centrale ha il diritto di partecipare a qualsiasi riunione e Congresso della organizzazione federale e di prendervi la parola.

Il Comitato Centrale risponde del suo operato al Congresso nazionale.

Art. 24 (Direzione o Comitato Esecutivo)

La Direzione o Comitato Esecutivo, fatte salve le prerogative del Comitato Centrale, ha funzioni di direzione operativa e in questo senso coadiuva la Segreteria nell'applicazione delle decisioni del Congresso nazionale e del Comitato Centrale, ed inoltre ha il compito di deliberare su eventuali azioni sindacali che rivestano carattere di particolare importanza ed urgenza.

Art. 25 (Segreteria nazionale)

La Segreteria è l'organo che attua le decisione del Comitato Centrale e assicura la gestione continuativa della Fiom.

Risponde della propria attività al Comitato Centrale stesso. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di 1/4 dei suoi componenti.

Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale - risponde del suo operato all'organo esecutivo.

La Segreteria, su proposta del Segretario generale può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato Centrale, in un'apposita riunione.

Su proposta del Segretario generale la Segreteria può, altresì, nominare un Vice Segretario generale con funzioni vicarie.

La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà lo svolgimento della sua attività.

La Segreteria nazionale è nell'ambito del mandato ricevuto dal Comitato Centrale, l'organo di direzione della Fiom.

La Segreteria funziona collegialmente sulla base della ripartizione dei compiti e delle responsabilità.

Al Segretario generale spetta il coordinamento del lavoro della Segreteria nonché la rappresentanza della Fiom agli effetti giuridici.

La Segreteria decide a maggioranza. Essa risponde della propria attvità al Comitato Centrale.

La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana delle attività federali e mantiene un contatto permanente con le strutture regionali e territoriali, nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.

Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento del Centro nazionale della Fiom, ne coordina l'attività nei vari campi; conferisce incarichi e modalità ai funzionari federali e ai collaboratori tecnici; presenta al Comitato Centrale, per l'approvazione, i bilanci della Federazione nazionale.

La rappresentanza legale della Fiom di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:

a) al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;

b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria federale, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria della Fiom può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato Centrale. In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al Vice Segretario o, in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente della Segreteria.

Art. 26 (Collegio dei Sindaci Revisori)

Il Collegio dei Sindaci Revisori é composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dal Congresso nazionale con voto palese a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti. Esso dura in carica da un Congresso all'altro ed é rieleggibile.

Spetta ai membri effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori:

a) di intervenire senza diritto di voto al Congresso nazionale ed alle sedute del Comitato Centrale;

b) di eseguire trimestralmente la revisione della contabilità della Federazione;

c) di esercitare una sorveglianza attiva sul funzionamento amministrativo e contabile della Federazione, controllando le entrate e le uscite, accertandosi della perfetta regolarità del movimento dei fondi, proponendo alla Segreteria nazionale i miglioramenti amministrativi che ritiene utili;

d) di redigere una relazione annuale del proprio operato inserendola a compendio della relazione finanziaria della Federazione,

Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci Revisori incontri irregolarità nell'amministrazione dei fondi della Federazione, deve darne avviso alla Segreteria nazionale e chiedere la convocazione del Comitato Centrale entro un mese. La Segreteria nazionale non potrà opporsi alla convocazione del Comitato Centrale ed in ogni caso il Collegio dei Sindaci Revisori potrà chiedere l'intervento della Cgil.

Art. 27 (Ispettori)

Come previsto dallo Statuto Confederale la Fiom istituisce a livello nazionale il proprio nucleo ispettivo.

Gli Ispettori sono scelti tra le iscritte e gli iscritti alla Fiom-Cgil che, avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo.

Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria, sia a indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina un'immediata verifica del Comitato Centrale.

Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti federali e confederali, Società e Associazioni promosse dalla Federazione nazionale, nonché quelli a loro assegnati dal Comitato Centrale.

Si attivano su esplicito mandato conferito dal Comitato Centrale o dalla Segreteria nazionale e riferiscono i risultati delle ispezioni ad essi, oltrechè, se del caso al Collegio dei Sindaci revisori nazionali.

L'attività degli Ispettori della Fiom nazionale si sviluppa nei confronti delle strutture periferiche della Fiom.

Art. 28 (Collegio di Verifica)

Il Collegio di Verifica è formato da 5 componenti e altrettanti supplenti con funzioni di surroga degli assenti.

Esso è eletto a voto palese dal Congresso nazionale a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti, tra le iscritte/iscritti con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

Nel caso in cui per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a 3, il Comitato Centrale può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75% dei votanti.

Il Collegio di Verifica, su richiesta di 1 o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della Fiom, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.

Il Collegio di verifica della Federazione nazionale ha giurisdizione sull'attività delle strutture categoriali di livello inferiore.

Contro le decisioni del Collegio di Verifica della Federazione nazionale di categoria è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della Cgil Nazionale.

Le decisioni del Collegio di Verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di Verifica sono determinate da un apposito regolamento varato dallo stesso; il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza.

I componenti del Collegio di Verifica sono invitati alle riunioni del Comitato Centrale.

Art. 29 (Organi direttivi ed esecutivi regionali)

Sono organi direttivi ed esecutivi regionali della Fiom:

a) il Congresso regionale;

b) il Consiglio generale e regionale e/o Direttivo regionale;

c) la Segreteria regionale.

Art. 30 (Congresso del sindacato regionale)

Il Congresso della Fiom regionale deve essere convocato dal Comitato Centrale in preparazione del Congresso nazionale della Fiom ed ogni qualvolta la sua convocazione venga richiesta dal Consiglio regionale generale (con voto qualificato dei 3/4 dei suoi componenti) o da 1/10 degli iscritti Fiom della regione.

Il Congresso determina gli orientamenti generali delle Fiom nella regione; elegge i delegati al Congresso nazionale della FIOM ed al Congresso regionale della Cgil; elegge il Consiglio generale della Fiom regionale e/o Comitato direttivo regionale, il Collegio dei sindaci.

Art. 31 (Comitato direttivo del sindacato regionale)

Il Comitato Direttivo del sindacato regionale é l'organo di direzione normale dell'organizzazione regionale.

Il numero dei suoi componenti é stabilito in base alle esigenze locali dal congresso regionale della Fiom. Il Comitato direttivo del sindacato regionale si riunisce periodicamente e prende le sue decisioni collegialmente e a maggioranza.

Il Comitato direttivo regionale:

a) elegge il Segretario generale, la Segreteria regionale che ha, nell'ambito della regione le stesse funzioni e attribuzioni disposte dall'art. 25 del presente Statuto per la Segreteria nazionale;

b) cura nell'ambito della regione l'attuazione delle deliberazioni del Congresso regionale e controlla che siano applicate le direttive degli organi centrali della Federazione;

c) studia e imposta i problemi sindacali interessanti la categoria nell'ambito regionale, in armonia con i deliberati del Congresso nazionale e del Comitato Centrale;

d) mantiene stretti rapporti con gli organi centrali e periferici;

e) provvede alla costituzione di commissioni di lavoro regionali;

f) approva i bilanci consuntivi e preventivi.

Art. 32 (Organi direttivi ed esecutivi territoriali e di base)

Sono organi direttivi ed esecutivi territoriali della FIOM:

- Il Congresso territoriale;

- il Comitato direttivo territoriale;

- la Segreteria territoriale.

Art. 33 (Congresso del sindacato territoriale)

Il Congresso territoriale della Fiom é l'organo dirigente che ha tutti i poteri deliberativi nell'ambito del territorio.

Deve essere convocato ordinariamente una volta tra un Congresso nazionale e l'altro e, straordinariamente, ogni volta che sia richiesto dal Comitato direttivo del sindacato territoriale o della Camera del lavoro o dalla Segreteria nazionale o da un decimo degli iscritti. Il Congresso territoriale deve essere preceduto dalle assemblee precongressuali o congressuali di fabbrica. Il numero dei rappresentanti per ogni delegato sarà stabilito dal Comitato direttivo del sindacato territoriale, in base alle esigenze locali. Le votazioni del Congresso territoriale avvengono per numero dei rappresentati. Nella elezione dei delegati si deve applicare il sistema della proporzionale pura per garantire la partecipazione diretta delle eventuali minoranze.

Il Congresso territoriale della Fiom elegge il Comitato direttivo del sindacato, i Revisori dei conti, nomina i delegati al Congresso della Camera del lavoro territoriale ed al Congresso regionale della Fiom, secondo le norme stabilite dal presente Statuto e da quello della Cgil.

Art. 34 (Comitato direttivo del sindacato territoriale)

Il Comitato direttivo del sindacato territoriale è l'organo di direzione normale dell'organizzazione territoriale.

Il numero dei suoi componenti é stabilito in base alle esigenze locali dal Congresso territoriale della Fiom. Il Comitato direttivo del sindacato territoriale si riunisce periodicamente e prende le sue decisioni collegialmente e a maggioranza.

Il Comitato direttivo territoriale:

a) elegge il Segretario generale e la Segreteria territoriale che ha nell'ambito del territorio le stesse funzioni e attribuzioni disposte dall'art. 25 del presente Statuto per la Segreteria nazionale;

b) cura nell'ambito del territorio l'attuazione delle deliberazioni del Congresso territoriale e controlla che siano applicate le direttive degli organi centrali e regionali della Federazione;

c) studia e imposta i problemi sindacali interessanti la categoria nell'ambito territoriale, in armonia con i deliberati del Congresso nazionale e del Comitato Centrale, traccia direttive e fa proposte agli organismi superiori;

d) mantiene stretti rapporti con gli organi centrali e periferici;

e) provvede alla costituzione di Commissioni di lavoro territoriali;

f) approva i bilanci consuntivi e preventivi.

Art. 35 (Assemblea degli iscritti alla Fiom a livello di fabbrica)

L'Assemblea degli iscritti a livello di fabbrica costituisce l'organismo di base di categoria e confederale.

TITOLO III

DELLA GIURISDIZIONE INTERNA

(Tratto dallo Statuto della Cgil Titolo V Artt.26-27-28-29-30)

Art. 26

Sanzioni disciplinari

E' passibile di sanzioni disciplinari l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai princìpi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazione di princìpi e norme dello Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

a) biasimo scritto;

b) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscritta/o;

c) in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello, destituzione dalla/e carica/he sindacale/i ricoperta/e;

d) espulsione dall'organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

a) comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i princìpi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari. La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico;

b) molestie e ricatti sessuali;

c) reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;

d) atti affaristici o di collusione con la controparte.

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria competente può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il Comitato direttivo relativo dovrà, entro trenta giorni, ratificare tale decisione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale (da parte delle segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione.

Art. 27 Comitati di garanzia

I Comitati di garanzia costituiscono la struttura di giurisdizione disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione in base al precedente articolo, nei riguardi delle/gli iscritte/i alla Cgil.

Ogni iscritto/a ha diritto a due livelli di giudizio.

Il Comitato di garanzia di prima istanza è costituito presso ogni Cgil regionale; è eletto dal Congresso regionale sulla base delle norme di cui all'art. 21 del presente Statuto. Gli Statuti regionali possono prevedere una strutturazione subregionale del Comitato stesso. Il Congresso regionale, in questo caso, ne fissa il numero dei componenti.

I Comitati di garanzia di appello sono costituiti su base interregionale e sono eletti, secondo le norme di cui all'art. 21, dal Congresso confederale, che ne fissa l'articolazione e il numero dei componenti.

Il Comitato di garanzia presso la Cgil nazionale decide, in ultima istanza, sui ricorsi contro le decisioni delle istanze inferiori limitatamente alla verifica della regolarità della procedura seguita.

Le decisioni dei Comitati di garanzia sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le modalità di procedura sui provvedimenti disciplinari e sul funzionamento interno dei Comitati di garanzia sono determinate da un apposito regolamento varato dal Comitato di garanzia nazionale.

Il Comitato di garanzia competente, in prima istanza di giudizio, per i componenti dei Comitati direttivi nazionali della Cgil, delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e dello Spi nazionale che ricoprono esclusivamente incarichi a livello nazionale, è quello del Lazio.

Art. 28 Collegi di verifica

(Si rinvia all'art. 28 Titolo II del presente Statuto della Fiom nazionale)

Art. 29 Collegio statutario nazionale

Il Collegio statutario nazionale ha potere di verifica esclusiva sull'attività delle strutture delle Cgil regionali, delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria, dello Spi nazionale e della Cgil nazionale.

Al Collegio statutario della Cgil nazionale è attribuita in via esclusiva la potestà di interpretazione delle norme statutarie e regolamentari e la verifica della conformità degli statuti e regolamenti delle Cgil regionali, delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e dello Spi nazionale, con i princìpi e le norme generali del presente Statuto.

Il Collegio statutario di verifica della Cgil nazionale ha potestà esclusiva di giudizio, in unica istanza, e di sanzione nei confronti delle/dei componenti dei Comitati di garanzia e dei Collegi di verifica delle istanze inferiori, limitatamente a segnalazioni relative a comportamenti riguardanti le specifiche attività dei Comitati e Collegi.

Le decisioni del Collegio statutario nazionale sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Le sue modalità di procedura e funzionamento interno sono determinate da un apposito regolamento varato dal Collegio stesso.

Art. 30 Divieto di fumare

E' fatto divieto di fumare nelle riunioni di ogni livello confederale e di categoria.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 (Statuto Cgil)

Il presente Statuto è subordinato allo Statuto della Cgil nazionale ed alle sue eventuali modifiche.

Per quanto non regolato dal presente Statuto, con riferimento alle categorie nazionali vale quanto stabilito dallo Statuto della Cgil nazionale.